Piazza Armerina, 05/05/2025

 

A STUDENTI E FAMIGLIE
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI DEL DS
AL DSGA
ALL’ALBO ON LINE

 

Oggetto:    valutazione degli apprendimenti e voto in condotta 

Con la presente comunicazione si ritiene necessario richiamare quanto stabilito dalla Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, intitolata “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico, nonché di indirizzi scolastici differenziati”.

Per ciò che concerne, nello specifico, la Scuola secondaria di secondo grado, si evidenziano le seguenti sostanziali modifiche:

 

  • Esame di Stato 2024/2025

    Ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato, oltre ai requisiti già previsti dalla precedente normativa, se ne aggiunge un altro, derivante dall’integrazione dell’art. 13, comma 2 del D.lgs. 67/2017, ovvero:

    • “Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo”.
    • “Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi”.

 

  • Credito scolastico

    “Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi

 

Le altre novità riguardano le modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), e la modifica al regolamento sulla valutazione del comportamento (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

La norma in esame prevede infatti che con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (pertanto entro il 25 marzo 2025), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si apporteranno le seguenti modifiche:

 

  • Riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, si dovrà prevedere che:
    1. l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
    2. l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito.

 

  • Modifiche al D.P.R: 22 giugno 2009, n. 122 (valutazione del comportamento degli alunni)
    In modo che:
    • l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
    • l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
    • conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
    • prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo.

 

  • Misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico

    L’art. 3 della legge dispone uno specifico risarcimento danni a favore dell’istituzione scolastica, quantificato da un minimo di € 500, 00 ad un massimo di € 10.000,00, nel caso di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Carola Di Gangi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93)