Data inserimento in archivio: 04/04/2022

Circolare n. 176 - Nuova gestione dei casi di positività da COVID–19. Cessazione stato di emergenza
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Circolare n. 176 - a.s. 2021/2022

 

 Piazza Armerina, 04/04/2022

 

A tutto il Personale
Ai Sigg. Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti
Al sito Web

 

OGGETTO: Nuova gestione dei casi di positività da COVID – 19. Cessazione stato di emergenza

 Si comunica che il 24 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Decreto Riaperture) “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza “ che prevede, a partire dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, e fino al 31 dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla normalità, pur permanendo la necessità di applicare misure di contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19.

Vengono aggiornate e riviste le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS – CoV – 2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

 

Gestione casi di positività 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni e le alunne, le attività proseguono in presenza per tutti e sia per i docenti che per gli studenti è previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Cessa quindi la distinzione tra alunni vaccinati e alunni non vaccinati.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contato. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

 

Didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

 

Valutazione

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»

 

Isolamento e autosorveglianza

 Isolamento

 A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.»

Auto sorveglianza 

A decorrere dal 1° aprile a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Anche nel caso di contatto stretto cessa la differenza tra vaccinati e non vaccinati.

 

Regole sanitarie

Ai sensi dell’art.9 c.5 del Decreto Riaperture:

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

  1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
  2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  3. resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.».

 

Viaggi d’istruzione 

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

 

Accesso ai locali scolastici (non personale scolastico) 

Si modifica anche l’art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici.

 

Riunioni degli organi collegiali 

Le riunioni degli organi collegiali sono state svolte in modalità a distanza in ottemperanza al comma 2 bis dell’art.73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva tale possibilità fino alla fine dell’emergenza.

Il venire meno dell’emergenza determina la fine della possibilità di svolgere le riunioni a distanza a meno che essa «non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

Si ricorda che questa Istituzione Scolastica ha già approvato, nei tempi opportuni, ufficiale regolamento per le riunioni smart degli OO.CC. adeguatamente pubblicato sul sito  www.majoranacascino.edu.it.

 

Si allega, per gli opportuni approfondimenti, il Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Di Gangi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93)

ALLEGATI
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