Data inserimento in archivio: 15/11/2021

Corretti adempimenti e compilazione tempestiva del registro elettronico
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Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino”

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Circolare n. 70 - a.s. 2021/2022

 

Piazza Armerina, 15/11/2021

 

Ai sigg. Docenti
Al R.E.
Ai Sito web
Agli Atti

 

Oggetto: Corretti adempimenti e compilazione tempestiva del registro elettronico.

 

Da un controllo effettuato, risulta che diversi docenti non compilano quotidianamente il registro Elettronico, soprattutto nella parte che prevede la registrazione dei voti relativi alle valutazioni scritte e orali, argomenti delle lezioni e compiti assegnati, metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie, ecc., così come alcuni docenti, pur avendo trascritto le relative valutazioni, non hanno proceduto a rendere visibili ai genitori attraverso le seguenti opzioni del R.E: a) voti registro visibili alle famiglie b) commenti visibili alle famiglie c) note registro visibili alle famiglie.

 Nel merito si fa rilevare che:

  • Il Registro Elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti;
  • Il R.E. attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, assolve alla prassi della documentazione dell’attività svolta dall’insegnante in classe e deve avere le caratteristiche della immodificabilità ed integrità;
  • la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
  • La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe;
  • I voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente immediatamente / contestualmente / tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. E’ quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario;
  • l’art. 41 del D. 30/04/1924, n. 965 recita.. “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.
  • è obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione;
  • non registrare e non rendere visibili alle famiglie, i voti assegnati contestualmente alle verifiche orali e scritte sostenute dagli studenti, può costituire illecito e quindi sanzionabile;
  • il dirigente scolastico, ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.
  • è fatto obbligo compilare correttamente e tempestivamente il R.E. con firma del docente, annotando i voti in seguito a verifiche scritte e/o orali, le assenze degli alunni, le giustificazioni delle assenze, le entrate anticipate/posticipate degli alunni, i ritardi, le giustificazioni dei ritardi, l’argomento del giorno nel dettaglio, gli esercizi assegnati come compito, ecc. , la metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca/azione, compito di realtà, ecc.), note disciplinari, annotazioni, data e ora dei colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari, eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche, uscite anticipate, assemblee sindacali, ecc..

Si ricorda che la corretta e puntuale compilazione del registro elettronico è responsabilità istituzionale di ogni docente e che la firma sul registro elettronico è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l’ora di lezione o subito dopo in sala insegnanti, nel caso si riscontrino problemi di collegamento alla rete Internet. Lo stesso vale per i docenti che lavorano in compresenza o su potenziamento, l’apposizione della firma, l’annotazione delle attività svolte, l’annotazione dei compiti e la registrazione dei voti nelle interrogazioni e nelle prove di verifica interessano entrambi.

La legge impone al pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell’insegnante, sono quelli che accadono nella classe durante la lezione. Disattendere tali obblighi potrebbe essere configurata come colpa grave che può far incorrere in sanzioni disciplinari e in casi estremi anche di natura penale, come si evince da alcune sentenze della Corte di Cassazione che qualificano il registro come atto pubblico (come detto anche in premessa) in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza.

Come ogni atto pubblico, il registro ARGO, i registri degli OO.CC. e i verbali delle riunioni, non possono essere contraffatti né distrutti, pena conseguenze penali nonché disciplinari.

Si ricorda anche che sui  verbali, non è possibile: 

  1. scrivere a matita o con inchiostri cancellabili;
  2. cancellare mediante gomma, cancellini, bianchetto;
  3. usare simboli per i quali non sia presente una legenda esplicativa;
  4. cancellare annerendo e/o coprendo la scritta.

E’ possibile, per annullare una scritta, racchiuderla in un rettangolo (o barrare) lasciando visibile il testo originario con firma di convalida a fianco.

Premesso quanto sopra, si   invitano tutti i docenti a voler ottemperare alla corretta gestione e tenuta del Registro Elettronico.

Inoltre si invitano i docenti ad annotare l’avvenuta lettura di comunicazioni di rilevante importanza, destinate ai docenti, agli alunni, alle famiglie, per le quali sia esplicitamente prevista nell’intestazione tale forma comunicativa, a rinforzo della usuale pubblicazione sul sito web della scuola.

Si ricorda infine ai docenti che gli alunni hanno il diritto ad una valutazione trasparente e puntuale, finalizzata anche ad attivare un processo di autovalutazione dando la possibilità agli stessi di esaminare i propri profili di debolezza e di focalizzarsi sul miglioramento del proprio rendimento.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Di Gangi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93)

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